DOCUMENTAZIONE

Il nostro Statuto e l'atto costitutivo

Vogliamo fare della trasparenza e dell'affidabilità i nostri cavalli di battaglia e per questo riteniamo di dover fornire tutta la documentazione relativa alla costituzione dell'associazione nel modo più semplice fruibile possibile. Cliccando sui link che seguono potrete visionare l'Atto Costitutivo e lo Statuto nella loro interezza.

Atto costitutivo dell'associazione di promozione sociale

L'anno Duemiladicianove il mese di ottobre, il giorno 2 in Roma (RM), presso i locali di viale Cortina d’Ampezzo n.213, sono presenti:

  • Moia Alessandra nata a Roma il 06/01/1964 residente a Roma. Cap 00135 in viale Cortina d’Ampezzo n.213.codice fiscale MOILSN64A46H501Q
  • Alizzio Giuseppe nato a Catania il10/03/1950 residente a Catania .cap 95131in via L. Sturzo n.114 codice fiscale LZZGPP50C10C351G
  • Melotti Marco Rodolfo nato a Casorate Primo il 27/09/1979 residente a Pavia Strada Cascina Mezzana degli AMMORBA . Cap 27100 codice fiscale MLTMCR79P27B988S
  • De Lorenzo Allegra nato a Roma il 03/03/1997 residente a Roma. Cap 00135 in viale Cortina d’Ampezzo n.213. codice fiscale DLRLGR97P43H501B
  • Novembri Enrico nato a Castiglion Fiorentino (AR) il 29/08/1970 residente a Roma. Cap 00186 vicolo delle Grotte, n.4, codice fiscale NVMNRC70M29C319P
  • Consolini Maria Paola nata a Frascati il 27/04/1964 residente a FRASCATI (RM), Viale Fausto Cecconi 10A .Cap 00044, codice fiscale CNSMPL65D67D773K
  • Argentieri Cosimo Massimo nato a Brindisi il 03/09/1963 residente a LATIANO (BR). Cap 72022 in via Piemonte n.28, codice fiscale RGNCMM63P03B180A

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti ai sensi del D. Lgs. 117/2017/em>, l’Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: “Radice( Le origini della dieta mediterranea)“ in proseguo APS.

ART. 2

L' APS ha sede legale in: CATANIA cap 95131, Via L. Sturzo, n.114.sc.a

ART. 3

APS rappresenta un'organizzazione senza scopo di lucro per lo sviluppo dei rapporti internazionali di amicizia, di solidarietà e cooperazione tra l'Italia e tutti gli Stati internazionali, in proseguo(Gli Stati); esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  • Favorire la conoscenza e la diffusione di pratiche alimentari basate sui principi del modello della dieta mediterranea e della sua sostenibilità; infatti si può considerare la dieta mediterranea un modello alimentare sostenibile, considerando gli effetti positivi sulla sfera sociale, economica, turistica ed ambientale;
  • lo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, accademici e culturali tra l'Italia e (Gli stati) sulla base dei principi ispiratori del presente Statuto.

Pertanto è suo impegno:

  1. promuovere scambi fra Italia e Gli Stati nel campo commerciale, della cultura, della scienza, delle arti e delle attività sociali, mediante relazioni e convenzioni con istituzioni elettive, gruppi ed associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi.
  2. Negli ambiti specifici, s'impegna a sollecitare una cooperazione tecnica, scientifica, economica, culturale, artistica di comune interesse.
  3. promuovere gemellaggi tra enti e istituzioni dei paesi aderenti.
  4. promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, manifestazioni culturali, spettacoli in genere, viaggi di studio, di lavoro volontario e turistici.
  5. promuovere iniziative di carattere sociale, turistico, culturale, sportivo, con il fine di perseguire e potenziare l'attività dell’APS", senza fini di lucro, quale strumento di solidarietà attiva e concreta con gli Stati.
  6. curare la pubblicazione di periodici, monografie, documenti, bibliografie, ecc. per la conoscenza reciproca della storia, della cultura e della realtà socio-economica dell'Italia e degli Stati.
  7. mantenere regolari rapporti con le sedi diplomatiche “degli Stati” . e con rappresentanti politici degli Stati in Italia e quelle italiane negli Stati.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

Partecipazione ad iniziative esterne
APS può aderire a quelle manifestazioni e iniziative che a livello nazionale e/o internazionale, abbiano come fine la pace e la solidarietà tra i popoli, l'affermazione dei valori di libertà e democrazia e che favoriscono scambi di carattere culturale, accademico o commerciale tra Italia e Gli Stati.
I singoli soci esercitano i diritti di cittadini, escludendo un coinvolgimento diretto, organizzativo o finanziario dell’APS".
Rapporti internazionali
APS riconosce come interlocutori principali degli Stati, le organizzazioni, associazioni ed istituzioni, pubbliche e private, che possono favorire il raggiungimento degli scopi sulla base dei principi ispiratori del presente Statuto.
APS può, a sua volta, aderire ad Istituti, Enti, organizzazioni del Terzo settore e organizzazioni della cooperazione e della solidarietà internazionale.
Le modalità di adesione all’APS e la partecipazione dello stesso alle varie organizzazioni ed iniziative internazionali, sono decise e stabilite dagli organismi dirigenti nazionali.

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Sicilia.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l’Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

ART. 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sulla rappresentanza dell’organizzazione, i requisiti per l’ammissione di nuovi soci.

ART. 6

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 (tre) membri e nominano a farne parte i signori:
Moia Alessandra - Alizzio Giuseppe - Melotti Marco

A presidente viene eletta la Signora Moia Alessandra

Per le altre cariche vengono eletti:
Sig. Alizzio Giuseppe Vicepresidente Sig. Melotti Marco Consigliere

ART. 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

È parte integrale del presente atto composto di 3(tre) fogli, lo statuto - definito su 27 articoli di seguito specificati, steso su 6 (sei) fogli dattiloscritti. Totale 9(nove) fogli.

Letto, firmato e sottoscritto

Moia Alessandra
Alizzio Giuseppe
Melotti Marco
De Lorenzo Allegra
Novembri Enrico
Consolini Maria Paola
Argentieri Cosimo Massimo

Roma, lì 2/10/2019

Statuto

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:” Radice( Le origini della dieta mediterranea)” APS (Associazione promozione sociale),la quale assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. Nel proseguo (APS).
L’associazione ha sede legale in via L. Sturzo, n.114 sc.a - 95131 Catania.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

APS rappresenta un'organizzazione senza scopo di lucro per lo sviluppo dei rapporti internazionali di amicizia, di solidarietà e cooperazione tra l'Italia e gli Stati U.S e Canada - Paesi Sud America (Gli Stati) esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  • Favorire la conoscenza e la diffusione di pratiche alimentari basate sui principi del modello della dieta mediterranea e della sua sostenibilità; infatti si può considerare la dieta mediterranea un modello alimentare sostenibile, considerando gli effetti positivi sulla sfera sociale, economica, turistica ed ambientale;
  • Lo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, accademici e culturali tra l'Italia e (Gli stati) sulla base dei principi ispiratori del presente Statuto.

Pertanto è suo impegno:

  1. promuovere scambi fra Italia e Gli Stati nel campo commerciale, della cultura, della scienza, delle arti e delle attività sociali, mediante relazioni e convenzioni con istituzioni elettive, gruppi ed associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi.
  2. Negli ambiti specifici, s'impegna a sollecitare una cooperazione tecnica, scientifica, economica, culturale, artistica di comune interesse.
  3. promuovere gemellaggi tra enti e istituzioni dei paesi aderenti.
  4. promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, manifestazioni culturali, spettacoli in genere, viaggi di studio, di lavoro volontario e turistici.
  5. promuovere iniziative di carattere sociale, economico, culturale, sportivo, con il fine di perseguire e potenziare l'attività dell’APS", senza fini di lucro, quale strumento di solidarietà attiva e concreta con gli Stati.
  6. curare la pubblicazione di periodici, monografie, documenti, bibliografie, ecc. per la conoscenza reciproca della storia, della cultura e della realtà socio-economica dell'Italia e degli Stati.
  7. mantenere regolari rapporti con le sedi diplomatiche “degli Stati” . e con rappresentanti politici degli Stati in Italia e quelle italiane negli Stati.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

Partecipazione ad iniziative esterne
APS può aderire a quelle manifestazioni e iniziative che a livello nazionale e/o internazionale, abbiano come fine la pace e la solidarietà tra i popoli, l'affermazione dei valori di libertà e democrazia e che favoriscono scambi di carattere culturale, accademico o commerciale tra Italia e Gli Stati.
I singoli soci esercitano i diritti di cittadini, escludendo un coinvolgimento diretto, organizzativo o finanziario dell’APS".
Rapporti internazionali
APS riconosce come interlocutori principali degli Stati, le organizzazioni, associazioni ed istituzioni, pubbliche e private, che possono favorire il raggiungimento degli scopi sulla base dei principi ispiratori del presente Statuto.
APS può, a sua volta, aderire ad Istituti, Enti, organizzazioni del Terzo settore e organizzazioni della cooperazione e della solidarietà internazionale.
Le modalità di adesione all’APS e la partecipazione dello stesso alle varie organizzazioni ed iniziative internazionali, sono decise e stabilite dagli organismi dirigenti nazionali.

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Sicilia.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l’Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

ART. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni , motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

  1. mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
  2. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  3. persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

  • ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
  • sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
  • benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico –finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ,, ed essere in regola con la quota associativa.
  • Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:
    • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
    • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
    • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo di amministrazione.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci,
  • Organo di amministrazione,
  • Presidente
  • Vice Presidente,
  • Organo di controllo (eventuale)
  • Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 - Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell’Assemblea

L’assemblea deve:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione degli associati, (* la competenza può essere attribuita ad altro organo eletto dalla medesima);
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Validità Assemblee

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di¾ dei soci (maggioranza inderogabile)

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (o da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - Organo di amministrazione

L’organo di amministrazione è composto da numero di tre membri eletti dall’assemblea tra i propri associati.
Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati .
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L’organo di controllo:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  • Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017e succ. mod e int.
  • ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

    L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

    ART. 21 - Bilancio

    I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

    ART. 22 - Bilancio sociale

    È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

    ART. 23 - Convenzioni

    Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
    Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

    ART. 24 Personale retribuito

    L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione di promozione sociale.

    ART. 25 Assicurazione dei volontari

    I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

    ART. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

    L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

    ART. 27 - Disposizioni finali

    Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

    Firmato:

    Moia Alessandra
    Alizzio Giuseppe
    Melotti Marco
    De Lorenzo Allegra
    Novembri Enrico
    Consolini Maria Paola
    Argentieri Cosimo Massimo

    Roma, lì 2/10/2019